Regolamento interno

Premessa
Il presente Regolamento ha lo scopo di creare nella Scuola un ambiente favorevole e stimolante in cui gli “studenti dimoranti” abbiano la possibilità di essere seguiti durante tutto il percorso degli studi universitari al fine di promuovere una formazione di eccellenza.

Art. 1
Gli studenti ammessi sono tenuti a frequentare i corsi integrativi di approfondimento organizzati dalla Commissione e dal tutor. Un numero superiore a tre assenze ingiustificate comporterà l’espulsione immediata dalla Scuola, mediante decreto di espulsione. Le giustificazioni devono pervenire al tutor prima dell’orario previsto della lezione e, se ritenute inammissibili, possono essere respinte.

Art. 2
La vita Comunitaria della Scuola è gestita dalla Commissione, che è coadiuvata da un segretario, da un assistente tecnico, da un assistente amministrativo e da uno o più tutor, opportunamente selezionati. L’assistente amministrativo ha tra i suoi compiti quello di verificare quotidianamente la presenza degli “studenti dimoranti” presso la Scuola stessa, compilando apposito registro delle presenze.

Art. 3
Il segretario è individuato dalla Commissione per mezzo di una valutazione comparativa e dovrà essere in possesso del titolo di Dottore per la Ricerca o Dottorando. Il segretario dovrà organizzare annualmente almeno quattro sessioni di prova di verifica, per valutare i progressi conseguiti dagli “studenti dimoranti”. La Commissione delibererà la prosecuzione della permanenza degli studenti sulla base della valutazione dei curricula studiorum e dell’esito delle soprascritte sessioni di prova. Gli “studenti dimoranti” possono essere allontanati in qualsiasi momento per carenza di profitto. Il giudizio della Commissione è insindacabile.

Art. 4
Per ogni eventualità, esigenza o problema, inerente gli aspetti educativi e formativi lo “studente dimorante” farà riferimento esclusivo al tutor ad esso assegnato. Per i problemi di ordine tecnico, amministrativo e gestionale si dovrà fare riferimento all’assistente tecnico e all’assistente amministrativo, i quali sono tenuti a domiciliarsi presso la Scuola al fine di garantire la costante supervisione sul corretto andamento delle attività della Scuola.

Art. 5
Lo “studente dimorante” si manterrà disponibile a colloqui personali con il tutor; tali colloqui saranno svolti periodicamente su richiesta del tutor stesso.

Art. 6
La Scuola dispone di una cucina attrezzata e di una sala pranzo. Le modalità di utilizzo della cucina e della sala pranzo saranno stabilite di concerto dall’assistente tecnico e dall’assistente amministrativo. In caso di mancata collaborazione da parte degli “studenti dimoranti” l’assistente tecnico e quello amministrativo possono decidere di sospendere l’utilizzo della cucina per l’intero semestre.

Art. 7
La Scuola è una struttura aperta all’accoglienza di nuovi studenti italiani e stranieri. Si richiede pertanto ad ogni “studente dimorante” un atteggiamento di accoglienza e di solidarietà, teso a favorire l’integrazione dei nuovi membri, allo scopo di rendere ogni diversità di nazionalità, lingua, tradizioni ed esperienze una ricchezza reciproca e uno stimolo per lo scambio culturale.

Art. 8
Chiunque non sia “studente dimorante” non potrà accedere nella Scuola senza autorizzazione. Gli “studenti dimoranti”, pertanto, sono tenuti a chiedere autorizzazione al tutor per qualunque eventuale invito di persone esterne alla Scuola. Favorire l’accesso alla Scuola a persone non autorizzare è causa di espulsione immediata dalla Scuola.

Art. 9
Gli “studenti dimoranti” avranno cura del proprio ambiente e lo manterranno in ottime condizioni igieniche, come forma di rispetto nei confronti di quei membri della Scuola che condividono lo stesso ambiente. Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a curare la pulizia della propria stanza ed eventualmente del bagno di pertinenza della propria camera. Ove si rendesse necessario l’intervento di una ditta di pulizie per ristabilire il decoro dei servizi igienici o della stanza, gli oneri aggiuntivi saranno posti a carico degli studenti appartenenti alle stanze interessate. Gli studenti sono tenuti a non ostacolare la pulizia dei locali comuni e la raccolta dei rifiuti da parte del personale addetto, nonché lo svolgimento d’eventuali lavori di manutenzione nei locali loro assegnati. Nessuno può entrare nella stanza di uno “studente dimorante” durante la sua assenza, salvo il personale autorizzato dall’Istituzione o dalla Fondazione e l’assistente tecnico e amministrativo. Gli “studenti dimoranti” non devono consegnare ad altri le chiavi d’accesso alla propria stanza (o loro copie), pena l’espulsione dalla Scuola. Gli assistenti sono incaricati di verificare il rispetto di tali norme.

Art. 10
Gli “studenti dimoranti” responsabili di danneggiamenti a cose o strutture della Scuola saranno tenuti al risarcimento dei danni procurati, secondo quanto indicato nel Regolamento Generale della Scuola.

Art. 11
Gli “studenti dimoranti” si preoccuperanno di rispettare il silenzio per favorire il clima di studio e il riposo altrui dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e dopo le ore 23.00 e fino alle ore 8.00.

Art. 12
Gli “studenti dimoranti” dovranno tenere un comportamento che sia consono all’ambiente di studio della Scuola ed un abbigliamento rispettoso della propria dignità personale e adeguato al proprio status professionale.

Art. 13
Gli “studenti dimoranti” saranno invitati a collaborare tra loro nello studio e ad affiancarsi spontaneamente ai propri colleghi in difficoltà, mettendo in comune conoscenze, esperienze e abilità.

Art. 14
Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a comunicare al tutor, nei tempi opportuni, i propri spostamenti e a giustificare eventuali assenze, tenendo ben presente che prolungate assenze oltre quindici giorni dalla Scuola, senza opportuna giustificazione, produrranno l’effetto della perdita del posto nella Scuola.

Art. 15
E’ vietata la detenzione d’armi, sostanze stupefacenti ed animali. Sono vietati gli schiamazzi e tutte le manifestazioni che possano disturbare la quiete e lo studio degli assegnatari. E’ fatto obbligo di rispettare la quiete notturna. Nella Scuola sono proibiti i giochi d’azzardo ed ogni altro atto che contrasti con i principi fondamentali di correttezza e di buona educazione. E’ vietato l’impiego di frigoriferi, di fornelli di qualsiasi tipo per il riscaldamento o cottura di vivande all’interno della propria stanza nonché l’impiego di stufe a gas, elettriche, a kerosene, a carbone o simili per il riscaldamento. E’ vietato gettare dalle finestre oggetti di qualsiasi natura, nonché tenere oggetti sui davanzali. Sostanze tossiche e nocive, anche provenienti dai Laboratori di ricerca, non possono essere portate dagli “studenti dimoranti” nelle proprie stanze. Candele e lampade ad olio d’ogni tipo non devono essere introdotte o utilizzate in qualsiasi parte della Scuola. Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a segnalare all’assistente tecnico tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici utilizzati nella propria stanza, per consentirne la registrazione ed, eventualmente l’ispezione. Apparecchi elettrici di bassa potenza (radio, stereo, rasoi elettrici, computer) possono essere utilizzati dagli “studenti dimoranti” nella propria stanza, previa segnalazione all’assistente tecnico, a condizione che le corrispondenti connessioni elettriche siano a norma. Apparecchi elettrici non a norma dovranno essere immediatamente rimossi. Apparecchi elettrici di potenza superiore a 1KW non sono consentiti. Nel caso in cui siano rinvenuti nei locali della Scuola apparecchi elettrici o altri oggetti non segnalati, non autorizzati o non consentiti, o animali, gli stessi verranno requisiti: gli apparecchi elettrici e gli oggetti verranno inviati a discarica, gli animali saranno consegnati alle organizzazioni, anche associative, preposte alla tutela e gli studenti interessati saranno soggetti al rimborso degli oneri sostenuti per la rimozione di quanto sopra indicato, ivi compreso il costo orario del personale impiegato. Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a conoscere ed osservare le norme di sicurezza e a partecipare ad eventuali esercitazioni al riguardo.

Art. 16
La Scuola, a meno di diversa decisione da parte della Commissione, osserva di norma i seguenti periodi di chiusura:
- 22 dicembre – 6 gennaio
- 13 agosto – 1 settembre
La Scuola dovrà essere lasciata libera in tali periodi da persone e cose; al termine di tali periodi la Commissione comunicherà tempestivamente agli studenti ritenuti idonei che il loro status di “studente dimorante” è stato rinnovato per un altro semestre. Ogni “studente dimorante” che non lasci entro le date prescritte la Scuola, restituendo la sua copia delle chiavi e lasciando il posto letto e la stanza libera di ogni cosa, sarà escluso da ogni futuro concorso di ammissione alla Scuola e sarà tenuto al pagamento di una penale di euro 50,00 al giorno più tutti i danni derivanti all’Amministrazione più le spese necessarie alla custodia e alla gestione della Scuola nel periodo di forzata apertura. Gli “studenti dimoranti” che permangano negli edifici della Scuola fuori del periodo di apertura saranno ritenuti personalmente responsabili di ogni danno che chiunque arrechi agli arredi e alla struttura. La data di chiusura, se diversa da quella indicata, sarà comunicata agli “studenti dimoranti” dal Segretario della Commissione di Gestione. Inoltre, la retta mensile dovrà essere corrisposta per intero anche per una permanenza di un solo giorno.

Art. 17
Dove non espressamente indicato il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è verificato dal tutor e/o dall’assistente tecnico e/o dall’assistente amministrativo.

Art. 18
Ad ogni “studente dimorante” sarà assegnata una cassetta postale. Il deposito effettuato dall’assistente amministrativo, che ne terrà nota in un apposito registro, di una qualsiasi comunicazione equivale alla notificazione ufficiale di questa comunicazione allo “studente dimorante”.

Cisterna di Latina, …………………