Regolamento generale

Al fine di favorire il radicamento dell’attività di ricerca e didattica universitaria nel Comune di Cisterna di Latina, l’Istituzione Conoscere ha stabilito di adibire a Scuola di Eccellenza Universitaria alcuni locali ad essa affidati, in particolare nella Palazzina ex-Nalco.
In seguito all’istituzione della Fondazione per la diffusione e lo sviluppo della cultura scientifica “Tullio Levi-Civita”, la Scuola è gestita in collaborazione dall’Istituzione e dalla Fondazione.
Sono adottate le procedure di selezione e valutazione degli “studenti dimoranti” individuate dalla Commissione ad hoc costituita dal Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

Art. 1
Il Direttore dell’Istituzione ed il Presidente della Fondazione, su proposta della Commissione di cui in premessa, bandiscono concorsi a posti di “studente dimorante”. Il bando sarà affisso presso gli Albi Pretori degli Enti locali costituenti la Fondazione e pubblicizzato utilizzando gli organi di stampa e tutti gli altri mezzi che saranno ritenuti opportuni. Il bando di concorso dovrà prevedere una data di scadenza per la presentazione delle domande ed una data di convocazione dei candidati alle prove di selezione. Il bando dovrà anche indicare il recapito al quale dovranno essere spedite le domande di partecipazione, che dovranno essere inviate esclusivamente per mezzo di raccomandata con avviso di ricevuta (A/R). I posti di “studente dimorante” sono riservati agli studenti universitari di Facoltà ad indirizzo tecnico-scientifico. Gli studenti vincitori del predetto concorso sono tenuti al pagamento di una retta per contribuire alle spese di gestione della Scuola, a parziale rimborso di quelle sostenute dalla Fondazione e dalla Istituzione per l’alloggio. La retta dovrà essere versata nelle casse della Fondazione. L’entità di tale retta è stabilita all’inizio di ogni semestre dalla Commissione tenuto conto delle disponibilità finanziarie messe a disposizione dal Consiglio di Amministrazione della Istituzione e dall’Assemblea della Fondazione. In ogni bando saranno indicati il numero dei posti messi a concorso insieme al numero di esoneri dal pagamento previsti. L’esonero dal pagamento della retta sarà assicurato ai più meritevoli, trimestre per trimestre, su decisione della Commissione, visto il profitto degli studi di ciascun “studente dimorante”. I vincitori del concorso assumeranno lo status di “studente dimorante”. Lo status di “studente dimorante” ha durata semestrale rinnovabile previo giudizio insindacabile della Commissione.

Art. 2
Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione e l’Assemblea della Fondazione individueranno le risorse economiche necessarie ad organizzare la Scuola. In particolare saranno finanziate borse di studio per gli “studenti dimoranti” che saranno assegnate ad insindacabile giudizio della Commissione. L’entità di tali borse sarà variabile, tenuto conto delle disponibilità finanziarie e del profitto negli studi, come accertato dalla Commissione.

Art. 3
La Commissione nomina una Commissione di Concorso, costituita da tre membri Professori e/o Ricercatori universitari ed un Segretario. La Commissione di Concorso seleziona fra i candidati all’ammissione quelli ritenuti più meritevoli. La Commissione, visto il verbale redatto dalla Commissione di Concorso, ammette gli “studenti dimoranti” nella Scuola. L’Istituzione Conoscere e la Fondazione “Tullio Levi-Civita” riconoscono la possibilità di partecipare alla selezione a tutti i cittadini dell’Unione Europea e di tutti gli Stati che assicurano un pari trattamento ai cittadini Italiani. In particolare non sarà consentita alcuna discriminazione sulla base di differenze di sesso, di razza, di convinzioni politiche o di altro tipo. La selezione sarà fondata sull’accertamento delle capacità di ragionamento e di astrazione possedute e/o potenziali del candidato. Sarà richiesta al candidato la padronanza della lingua inglese. Il concorso di ammissione dovrà comprendere almeno due prove scritte ed una orale e dovrà accertare la cultura generale del candidato e la sua attitudine allo studio. Saranno preferiti candidati che mostrino attitudini al pensiero originale e che dimostrino la capacità potenziale di condurre ricerche in campo scientifico e tecnologico. A suo insindacabile giudizio la Commissione assegnerà e potrà ritirare ad ogni candidato lo status di “studente dimorante”, mediante l’attribuzione di un posto nella Scuola. Gli “studenti dimoranti” sono tenuti a rispettare gli obblighi specificati nei seguenti articoli e nel Regolamento Interno alla Scuola, di cui al successivo articolo 7. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le norme applicate nell’espletamento dei Concorsi di Ammissione ai corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università di Roma La Sapienza, secondo quanto riportato nel sito istituzionale dell’Università.

Art. 4
Gli “studenti dimoranti” devono frequentare con profitto i corsi universitari. La Commissione assegna ad ogni “studente dimorante” un tutor. Su proposta del tutor, la Commissione delibera sull’eventuale rinnovo per il successivo semestre dello status di “studente dimorante”. La Commissione può rinnovare lo status di “studente dimorante” fino al conseguimento di un titolo di dottore per la ricerca.
La Commissione stabilisce l’eventualità e la misura della borsa di studio da erogare. A tal fine, la Commissione considera titolo preferenziale lo svolgimento di tesi di laurea e dottorali nei laboratori di ricerca situati nel territorio provinciale. La Commissione stabilisce quando uno “studente dimorante” possa collaborare alle attività di ricerca dei Laboratori attivi nel territorio provinciale: in questo caso lo “studente dimorante” è detto “collaboratore alla ricerca” e può essere esonerato da alcune delle attività seminariali. Per uno studente collaboratore alla ricerca può essere previsto un compenso.
La Commissione ogni semestre delibera un piano degli studi per ciascun “studente dimorante”, che sarà tenuto a seguirlo pena decadenza. Tale piano di studi dovrà includere attività di studio e ricerca supplementari rispetto a quello previsto per il Corso di Laurea seguito dallo studente. Il piano di studi individuale per ciascun “studente dimorante” dovrà essere finalizzato al conseguimento di un livello di preparazione eccellente, molto al di sopra del livello medio degli studi universitari.

Art. 5
La Commissione stabilisce le linee di ricerca da sviluppare in base alle indicazioni dell’Assemblea della Fondazione e del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione. In particolare stabilisce il profilo culturale di specializzazione auspicabile per gli “studenti dimoranti”. Conseguentemente la Commissione organizza per gli “studenti dimoranti” seminari, visite di studio, corsi di supporto a quelli universitari, attività di laboratorio e stage presso altre università o enti di ricerca o società pubbliche o private che sviluppano innovazione scientifico-tecnologica.
Lo “studente dimorante” è tenuto a partecipare alle attività che la Commissione ritenga necessarie alla sua formazione, pena la decadenza dallo status, secondo quanto previsto dal Regolamento Interno. Il controllo del profitto del singolo studente è esercitato dalla Commissione, che può delegare al tutor la valutazione dell’impegno profuso e del profitto ottenuto. La Commissione favorisce l’interazione degli “studenti dimoranti” con studenti stranieri nell’ambito delle attività di ricerca dei laboratori radicati in Provincia di Latina. Saranno accolti presso la Scuola studenti stranieri, in grado di comunicare efficacemente nella lingua italiana o nella lingua inglese, nell’ambito di programmi formativi di collaborazione con l’estero.

Art. 6
Ogni comportamento illegale, oppure ritenuto deprecabile dalla Commissione, che susciti pubblico scandalo, che rischi di incrinare od offuscare l’immagine dell’Istituzione Conoscere, della Fondazione “Tullio Levi-Civita”, della Provincia di Latina, di uno dei Comuni aderenti alla Fondazione, oppure che metta a repentaglio la tranquillità della Scuola e dei laboratori situati nella palazzina ex-Nalco, comporterà l’espulsione immediata dalla Scuola dello “studente dimorante” identificato come responsabile, la sospensione dell’erogazione delle borse di studio di cui gode e l’eventuale avvio di una azione giudiziaria nei suoi confronti. Il decreto di espulsione e sospensione dalla borsa, adottato congiuntamente dal Direttore dell’Istituzione e dal Presidente della Fondazione sarà consegnato, in duplice copia, al tutor dello studente nonché recapitato nella cassetta postale personale dello “studente dimorante” presso la Scuola, prevista nel Regolamento Interno. Sarà cura del tutor darne comunicazione all’interessato. L’interessato potrà ricorrere solo alla Commissione per chiarimenti o contestazioni. In caso di conferma del decreto da parte della Commissione, lo studente si impegna a lasciare immediatamente la Scuola.

Art. 7
La vita comunitaria nella Scuola è regolata da un Regolamento Interno formulato ed approvato dalla Commissione. Lo “studente dimorante” è in ogni caso tenuto ad un comportamento rispettoso delle strutture che lo ospitano, dei tutor, del Segretario, dell’assistente tecnico e dell’assistente amministrativo e degli altri studenti ed in ogni caso consono alla dignità di una istituzione universitaria. Su proposta della Commissione il Direttore dell’Istituzione può, in qualsiasi momento, disporre l’allontanamento immediato di quegli studenti che con il loro comportamento rendano difficile la vita comunitaria.

Art. 8
Nelle more dell’espletamento del concorso di ammissione, la Commissione può consentire per periodi limitati di mesi due l’accesso alla Scuola. Gli studenti che usufruiranno di tale autorizzazione saranno soggetti alle prove di valutazione periodiche e si impegnano a lasciare la Scuola su richiesta della Commissione. Gli “studenti dimoranti” e quelli ammessi temporaneamente dalla Commissione sono tenuti a sottoscrivere la dichiarazione che viene allegata e che fa parte integrante di questo Regolamento.

Art. 9
All’atto dell’ammissione lo studente deve versare alla Fondazione, a titolo di deposito cauzionale infruttifero e a garanzia delle proprie responsabilità la somma di € 400,00, con necessità di ricostituzione della stessa nel caso di danni causati nel corso del semestre: la cauzione sarà trattenuta dalla Fondazione a titolo di risarcimento danni nel caso in cui lo studente ne cagioni alla Scuola.
La cauzione sarà restituita allo studente, al termine della sua permanenza nella Scuola ed a seguito di sua domanda formale al Presidente dell’Istituzione, fatte salve le detrazioni per eventuali danni da lui cagionati.
Gli “studenti dimoranti” saranno altresì considerati dalla Commissione responsabili in solido e quindi tenuti al risarcimento degli eventuali danni cagionati alle parti comuni della Scuola, qualora non siano individuati i responsabili.
Nel caso in cui la cauzione si riduca di oltre il 20% per danni causati durante l’anno accademico, lo studente dovrà reintegrare la stessa entro 7 gg. dal ricevimento della comunicazione, pena la perdita del posto nella Scuola. Nel caso di danni di importo superiore a quello della cauzione, l’intero danno dovrà essere risarcito entro 7 gg. dalla comunicazione, pena la perdita del posto e la segnalazione alle autorità competenti.
Ogni giorno di permanenza nella Scuola oltre la data fissata per la chiusura comporta il pagamento di € 50,00 più tutti gli eventuali danni causati all’Amministrazione per i problemi organizzativi e gestionali. Questa penale sarà trattenuta dalla cauzione e nel caso in cui l’ammontare della cauzione non risulti sufficiente l’Amministrazione recupererà in maniera coattiva il dovuto chiedendo al Giudice competente l’emissione del Decreto ingiuntivo per patto espressamente accettato dallo studente.

Art. 10
L’ammissione alla Scuola è subordinata alla presentazione del certificato medico rilasciato dalla Azienda Sanitaria competente, dal quale risulti che lo studente è in buone condizioni di salute generale ed è esente da manifestazioni contagiose in atto.
Nel caso in cui uno “studente dimorante” contragga malattia contagiosa o infettiva, egli è tenuto a darne immediata comunicazione all’assistente amministrativo, i cui compiti sono specificati nel Regolamento Interno, consegnando altresì certificato medico comprovante la natura della malattia e
la possibilità di permanenza presso la Scuola; ove a seguito di tali accertamenti medici non sia possibile la permanenza, lo studente dovrà lasciare l’alloggio fino a guarigione avvenuta, comprovata da certificato medico.
La mancata osservanza di tale disposizione comporterà l’esclusione definitiva dalla Scuola.

Art. 11
Gli “studenti dimoranti” hanno diritto ad un posto letto, in camere che possono essere doppie o triple. Con l’assegnazione del posto letto gli “studenti dimoranti” ricevono in consegna gli arredi loro assegnati, contraddistinti da un numero d’inventario. L’assegnazione del posto letto non dà agli “studenti dimoranti” il diritto all’uso esclusivo di una particolare stanza. E’ riservato il diritto di richiedere il trasferimento in altra stanza della Scuola, con anticipo di 7 giorni, salvo casi particolari. L’assegnazione del posto letto e di tutto quanto in esso contenuto ha carattere strettamente personale.
L’assegnatario è responsabile a termine di legge di quanto avviene nella stanza in cui alloggia.
Lo studente ammesso alla Scuola prende in consegna l’alloggio e le suppellettili che gli vengono consegnate, con l’obbligo di non sostituirle e di restituirle alla fine della sua permanenza.
Nel caso in cui si accerti che gli arredi che risultano assegnati ad uno studente siano stati rinvenuti altrove, lo studente assegnatario è tenuto al risarcimento degli oneri sostenuti per il ripristino dello status quo ante, nel caso in cui lo studente non provveda direttamente.
Allo studente è fatto obbligo di lasciare immutato lo stato della camera che gli è stata assegnata.
Al momento di lasciare la stanza, lo studente dovrà avvertire l’assistente amministrativo o l’assistente tecnico, per consentire un immediato controllo su eventuali danni agli arredi. In mancanza di constatazione congiunta dello stato della camera lo studente accetterà senza contestazioni la constatazione del danno come accertata dall’assistente amministrativo. Lo studente sarà inoltre responsabile in solido, con eventuali altri assegnatari, della conservazione degli arredi, delle dotazioni e degli impianti destinati ai servizi generali.
Lo studente è tenuto ad avvisare immediatamente l’assistente amministrativo o l’assistente tecnico (i cui compiti sono specificati nel Regolamento Interno) di ogni eventuale danno. Se tale danno fosse cagionato da uno studente, una volta accertata la spesa necessaria per la riparazione, sarà comunicata la stessa allo studente che è tenuto a rimborsarla.

Art. 12
I residenti devono sempre assicurarsi che il proprio comportamento non causi rischi alla custodia dei beni mobili ed immobili della struttura. In particolare essi sono tenuti a mantenere chiusa a chiave la propria stanza quando non è occupata ed a chiudere la porta d’ingresso principale, entrando e uscendo dalla Scuola.

Art. 13
In caso di conseguimento del titolo di studio, trasferimento presso altra sede universitaria situata fuori dalla Regione Lazio, o abbandono degli studi prima della scadenza del periodo d’assegnazione del posto letto, il titolare è tenuto a darne tempestiva comunicazione al tutor, a liberare il posto letto e a riconsegnare le chiavi, fermo restando l’obbligo di definire e risolvere le eventuali pendenze amministrative.

Art. 14
Il Presidente della Fondazione, su proposta della Commissione, designa un Collegio di Garanti della Scuola. Tale Collegio è formato da almeno tre personalità scientifiche di levatura internazionale e vigila sulla politica culturale e sulle scelte didattiche della Commissione. Il Collegio si riunisce almeno una volta l’anno. Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico è tenuto a partecipare alle sue riunioni e a redigerne verbale, da comunicare al Presidente della Fondazione, al Consiglio di Amministrazione della Istituzione ed al Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione.

Art. 15
Per ogni controversia fra gli Enti di gestione della Scuola e uno “studente dimorante” è previsto l’esclusivo ricorso ad un Collegio Arbitrale formato da tre Arbitri, uno designato dallo studente, uno designato dalla Commissione ed un terzo designato di comune accordo dai primi due. Per tutto ciò che non espressamente previsto da questo regolamento si fa riferimento al Codice Civile e Penale della Repubblica Italiana. Il Foro competente è quello di Latina.
Cisterna di Latina, ……………